L’inquinamento olfattivo è una forma di inquinamento atmosferico!
L’inquinamento olfattivo è una forma di inquinamento atmosferico che resta spesso ai margini del dibattito ecologico ma che può causare gravi disagi per la qualità della vita e per l’ambiente. Questo tipo di inquinamento odorigeno può compromettere la fruibilità di ambienti e luoghi di residenza, lavoro o svago con conseguente peggioramento della qualità della vita”. Così Daniele Carissimi, consigliere regionale della Lega e “responsabile del Dipartimento Ambiente Lega Umbria”, annuncia la presentazione di una proposta di legge regionale sulla “Disciplina in materia di emissioni odorigene".
IN SINTESI
Anche nel caso in cui le emissioni odorigene generate da alcune attività produttive non siano pericolose per la salute o per l’ambiente – spiega Carissimi – possono comunque causare situazioni di forte disagio talvolta difficilmente sostenibile, come dimostrano frequenti esposti presentati dai cittadini. Il problema del contenimento delle emissioni odorigene, che in Italia non è ancora stato affrontato in modo organico dal legislatore nazionale e che pochissime Regioni hanno disciplinato, rappresenta un obiettivo essenziale per la tutela della qualità e la salvaguardia dell’ambiente e della salute delle persone.
Il Testo unico
ambientale (D.Lgs. 152/2006) ricomprende implicitamente l’inquinamento
olfattivo nella definizione di ‘inquinamento atmosferico’, ma non prevede alcun
limite espresso in unità odorimetriche per le emissioni di sostanze odorigene
degli impianti. Questa lacuna normativa è dovuta – osserva Carissimi –
all’imprevedibilità del disturbo e soprattutto alla difficoltà di determinare
oggettivamente l’intensità dell’emissione odorigena e quindi i livelli di
accettabilità”.
Nel 2017 esso è stato
introdotto nell’articolo nel Codice dell’Ambiente, che ha previsto – prosegue
il consigliere leghista – che la normativa regionale o le autorizzazioni
possano prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni
odorigene degli stabilimenti. Inoltre, nel corso degli ultimi anni pur in
mancanza di una normativa nazionale omogenea, sono stati fatti passi avanti
nella definizione di tecniche per la misurazione oggettiva delle emissioni
odorigene.
Tra queste, accanto alle
metodologie più tradizionali e standardizzate quali l’olfattometria dinamica
(metodo che identifica la soglia di rilevazione olfattiva del campione e si
basa sull’utilizzo di esaminatori addestrati e selezionati che fungono da
‘sensori’), l’utilizzo di questionari e la simulazione di dispersione in
atmosfera, sono oggi disponibili tecnologie innovative che si basano
sull’impiego di metodi strumentali come i nasi elettronici.
La proposta di
legge – continua Carissimi – è tesa a disciplinare quindi l’individuazione
delle sorgenti odorigene e la valutazione dell’impatto olfattivo. Individua
inoltre nell’Arpa il soggetto responsabile delle attività di controllo e
monitoraggio e di gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo e dei
fenomeni di inquinamento odorigeno.
La nuova norma è finalizzata
ad individuare gli strumenti e le regole di autorizzazione, prevenzione e
controllo in materia di emissioni odorigene e a determinare il campo di valori
entro i quali le attività umane possono considerarsi, in via precauzionale,
compatibili con la salute ed il benessere pubblico e la tutela dell’ambiente
nel suo complesso, così da garantire al cittadino una migliore qualità e la
fruibilità di un ambiente salubre.
Questo provvedimento –
conclude Carissimi – consente inoltre alle imprese di tutelarsi di fronte ad
eventuali contestazioni dimostrando, grazie ai campionamenti effettuati, che le
emissioni odorigene generate non hanno un impatto negativo sull’ambiente e
sulla salute dei cittadini.